COSTITUZIONEIDE: Articolo 6
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”
Secondo i dizionari, la “tutela” è un istituto giuridico tramite il quale un minore, un incapace o un interdetto (in questo caso una minoranza) è protetto.
Le “apposite norme” sono le misure che consentono l’applicazione della tutela: esse devono essere commisurate alle esigenze di Giustizia sociale che deve essere garantita alla “maggioranza”. Ebbene, la costruzione di edifici, di luoghi di culto, di centri d’accoglienza (solo per citare qualcuna delle materie contingenti), probabilmente, discrimina tale Giustizia sociale.
Le minoranze vengano tutelate, ma rimangano MINORANZE e la tutela sia solo TUTELA.
Alessio Fanciulli
Lascia un commento Cancella risposta
Categorie
Archivi
Unisciti a 171 altri iscritti
In memoria di Campo Innocenza Maria vittima innocente di Intesa San Paolo Corrado Passera: